La Regione Lombardia ha emanato linee guida (allegato )per l'applicazione dell'art. 271, comma 7-bis, concernente la limitazione dell'utilizzo di sostanze classificate cancerogene, tossiche o mutagene nei cicli produttivi da cui originano emissioni. Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ha modifica l'art. 271 introducendo il comma 7-bis in cui si prevede la limitazione nella maggior misura possibile, sia da un punto di vista tecnico che di esercizio, delle emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
Conseguentemente viene previsto che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni che utilizzino tali sostane, ogni 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione, inviino all’Autorità Competente una relazione che analizzi la disponibilità di eventuali alternative.
Per i gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (28 agosto 2020) la prima relazione sulle possibili alternative deve essere inviata all’Autorità Competente entro il 28 agosto 2021.
La Regione Lombardia, in ragione dell'ormai imminente scadenza e dell'assenza di indicazioni a livello ministeriale, ha ritenuto di predisporre delle linee guida tese ad agevolare il lavoro dei gestori.
Campo di applicazione
La relazione è dovuta dai gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 (anche in ambito AUA) e degli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in cui le miscele di cui alla Tabella 1 sono utilizzate nei cicli produttivi dai quali si originano emissioni.
Rimangono esclusi dalla relazione i gestori delle attività:
- di cui all’art. 272 c.1 "scarsamente rilevanti" in quanto non soggette ad autorizzazione; non sono, altresì, da considerarsi ai fini del presente adempimento le attività scarsamente rilevanti svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione;
- autorizzate ai sensi dell’art. 272 c.2 e 3 "autorizzazioni in deroga", alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272. In questo caso è opportuno chiarire che pur essendo previsti, in alcuni allegati tecnici regionali, limiti alle emissioni per sostanze rientranti nella tabella 1, queste derivano da processi chimici o da prodotti di decomposizione, ovvero da materie prime naturali per i quali è stata prevista apposita deroga (come nel caso di alcune essenze legno o della silice libera cristallina); non sono ammesse, viceversa, materie prime in ingresso al ciclo produttivo di cui alla tabella 1 e pertanto non sono pertinenti, con tali tipologie di attività, i principi e gli obiettivi della disposizione di cui all’art. 271 c.7bis
Sostanze e miscele
Le sostanze e miscele che dovranno essere oggetto dell'indagine sono riportate nella Tabella 1 della delibera e dovranno riguardare il loro utilizzo come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni autorizzate.
Sono ritenute trascurabili, quindi non soggette a valutazione, quelle sostanze/miscele i cui quantitativi di utilizzo sono inferiori ai 10 kg/anno (quantitativi riferiti alla singola sostanza/miscela e all'intero stabilimento).
Ambiti di valutazione
Gli aspetti che il gestore dovrà considerare e valutare riguardano:
- la presenza di sostanze/miscele rientranti nella tabella 1 nel ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera in quantità superiore ai 10 kg/anno (il quantitativo è da intendersi riferito alla singola sostanza/miscela);
- l'analisi della disponibilità di alternative. Il gestore analizzerà nella relazione la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia di tecnologie, evidenziando, nel caso, l’assenza di alternative percorribili o l’inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all’utilizzo delle nuove sostanze/miscele;
- la fattibilità tecnica ed economica degli interventi. Il gestore tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, effettuerà un’analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi, e le relative tempistiche di attuazione, necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate.
- Un aspetto che si ritiene rilevante, nonché preliminare all'analisi di fattibilità, è l’indagine sulla significatività delle emissioni, finalizzata a valutare l’impatto emissivo generato dall’utilizzo delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 e a fornire un elemento oggettivo per gli ulteriori approfondimenti finalizzati a valutare la possibilità di sostituzione delle sostanze/miscele individuate.
I contenuti generali delle valutazioni e delle indagini da effettuarsi sono puntualmente ripresi nei punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 della delibera.
Tempistiche per la presentazione della relazione
La relazione finalizzata a valutare la fattibilità tecnica della sostituzione delle sostanze/miscele di cui alla tabella 1 deve essere effettuata e trasmessa alla Provincia/Città metropolitana di Milano (a mezzo PEC):
- entro il 28 agosto 2021, nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020);
- nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell’autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla dgr 7576/2017;
- ogni cinque anni, a decorrere dall’ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione.
In ragione della complessità dell’analisi completa inerente la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerata l'imminenza della scadenza del 28 agosto, si ritiene che, fermo restando la necessità di trasmettere, una prima relazione sulle valutazioni di cui al punto 6.2 (analisi della disponibilità delle alternative) nei tempi indicati, il gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall’Autorità competente decorsi 30 gg dalla richiesta da parte del gestore.
Rivolgersi a
Area Ambiente e Sicurezza (int. 205)