GREEN PASS RAFFORZATO
A far data dal 10 Gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del Green Pass Rafforzato l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) alberghi e altre strutture recettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati
b) sagre e fiere, convegni e congressi
- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- Mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
- Funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
e) servizi di ristorazione all’aperto;
GREEN PASS
- A far data dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc) sarà necessario essere in possesso del green pass (“base”);
- a far data dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM) al 31 marzo 2022 (cessazione dello stato di emergenza) sarà necessario essere in possesso del green pass base per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.
MISURE DI QUARANTENA
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 a partire dal 31 dicembre 2021, sono quelle di seguito indicate.
In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applica:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno (la quarantena rimane fissata nella durata di 10 giorni dall’ultimo contatto per coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni):
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.