IL DL 24/2022, in vigore dal 25 marzo scorso, ha introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 a seguito della cessazione dello stato di emergenza dal prossimo 31 marzo.
Il percorso che porterà al graduale ritorno all’ordinario prevede diversi passi:
- fine del sistema delle “zone colorate”
- superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali
Fino al 31 dicembre 2022 comunque il Ministero della salute potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche produttive e sociali, nonché introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero ed imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Quarantena
Dal 1° aprile 2022:
- per le persone risultate positive al Covid-19 continua ad applicarsi l’obbligo di isolamento fino all’accertamento della guarigione attestata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato presso centri abilitati;
- per le persone che hanno avuto contatti stretti con un soggetto positivo al Covid-19 si applica il regime di autosorveglianza, cioè:
- alla prima comparsa di sintomi, esecuzione test antigenico rapido o molecolare presso un centro abilitato;
- se test negativo, ripetizione al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, se permangono sintomi
Mascherine
Fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di indossare le mascherine FFP2:
- su tutti i mezzi di trasporto pubblici (aerei, treni, navi, autobus, ecc);
- sulle funivie, cabinovie e seggiovie con cupole antivento;
- per assistere a spettacoli in sale teatrali, cinema ed altri locali di intrattenimento;
- per assistere ad eventi e competizioni sportivi.
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2) devono essere indossate sempre fino al 30 aprile:
- in tutti gli altri locali al chiuso, escluse le abitazioni private, quando non sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi;
- nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati (ad eccezione del momento del ballo).
Nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, i lavoratori devono continuare a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro salvo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. Sono considerati dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid-19 anche le mascherine chirurgiche.
Fino al 30 aprile per i lavoratori sono considerati DPI ex art. 74 D. Lgs. 81/2008 le mascherine chirurgiche.
Green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, green pass base, l'accesso tra l’altro ai seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Green pass rafforzato
Dal 1° al 30 aprile il “green pass rafforzato” rimane obbligatoria per accedere:
- a piscine, palestre, centri benessere anche all’interno di strutture ricettive;
- a convegni e congressi;
- a feste al chiuso, anche – ma non solo – conseguenti a cerimonie civili o religiose, o eventi assimilabili;
- a sale da gioco, bingo e casinò;
- a sale da ballo, discoteche e locali simili;
- ad eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso
Protocollo Covid19 per le attività produttive
Anche in assenza di una disposizione esplicita inerente la proroga dell'obbligo di applicazione dei protocolli nei luoghi di lavoro, la situazione attuale dei contagi e il permanere della responsabilità in capo al datore di lavoro per l'eventuale contagio dei lavoratori in azienda, fa sì che rimangano attuali le misure di contenimento del contagio da Covid 19 finora applicate nei luoghi di lavoro e previste nel protocollo condiviso tra le parti sociali, in particolare:
- distanziamento di 1 metro tra i lavoratori;
- sanificazione periodica;
- ventilazione dei locali;
- utilizzo dei dispostivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2), in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro salvo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento;
- possibilità di effettuare il controllo della temperatura all’accesso dei lavoratori, oppure, in alternativa, la previsione di una dichiarazione del lavoratore di mancanza di sintomi (febbre, raffreddore, tosse, ecc.) al momento dell’ingresso in azienda;
- scaglionamento dei lavoratori per l’accesso/l’uscita, la fruizione della mensa e dei luoghi di ristoro, ecc.
Il Decreto che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 23 maggio è in vigore dal 25 marzo u.s.