Torna alle circolari

Coronavirus - La gestione delle trasferte di lavoro in Italia di lavoratori stranieri e il regime di autosorveglianza

Come già comunicato con la nostra Circolare n. 162 del 09/02/2022 è in vigore dallo scorso 5 febbraio il D.L. n. 5/2022, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

In linea con una richiesta di Confindustria, di cui alleghiamo una nota di approfondimento, il provvedimento introduce una norma volta ad assicurare lo svolgimento delle trasferte di lavoro in Italia da parte di lavoratori stranieri che, sebbene vaccinati o guariti dal COVID-19, non siano in possesso di certificazioni equivalenti ai nostri green pass rafforzati.

Trasferte di lavoratori stranieri in Italia

L’art. 3 del D.L. n. 5/2022 introduce una norma volta a coordinare le misure di contenimento in materia di Green pass rafforzato con le regole degli altri Paesi in materia di guarigione e vaccinazione anti SARS-CoV-2.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 9, co. 9-bis del D.L. n. 52/2021, possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il Green pass rafforzato (trasporti, servizi di ristorazione, alberghi, servizi di trasporto, …) previa effettuazione di tampone (avente validità di 48 ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di 72 ore, se molecolare):

  • gli stranieri in possesso di un certificato attestante la guarigione dal COVID-19 da più di 6 mesi. Il tampone non è richiesto in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • gli stranieri in possesso di un certificato attestante il completamento da più di 6 mesi del ciclo vaccinale primario con somministrazione di un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia;
  • gli stranieri vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

La norma mira ad assicurare l’accesso alle attività e ai servizi per i quali l’ordinamento italiano richiede il green pass rafforzato agli stranieri che si sono sottoposti alla vaccinazione secondo le proprie regole nazionali (ovvero che siano guariti dal COVID- 19 da più di 6 mesi).

Restano, in ogni caso, esclusi da tale semplificazione/coordinamento gli stranieri che non si sono sottoposti ad alcuna tipologia di vaccinazione (ovvero che non siano guariti dal COVID-19), ai quali, a prescindere dall’esecuzione del tampone, rimane comunque precluso l’accesso alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il Green pass rafforzato

Per quanto riguarda in particolare la gestione degli accessi nei luoghi di lavoro per i lavoratori stranieri sprovvisti di certificazione vaccinale o di certificazione di guarigione dal Covid-19, in questo caso è opportuno fare una distinzione tra lavoratori:

  • se under 50, previa effettuazione del tampone, essi possono accedere solo ai luoghi di lavoro e alle mense aziendali (per i quali è, infatti, richiesto il green pass base) e non anche a tutti gli altri servizi funzionali alla trasferta (es. trasporti, servizi alberghieri);
  • se over 50, anche previa effettuazione del tampone, essi non possono comunque accedere né ai luoghi di lavoro, né gli altri servizi funzionali alla trasferta, in quanto tutti servizi e attività soggetti all’obbligo di Green pass rafforzato.

Sul punto, occorre considerare che l’obbligo di Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori over 50 (art. 4-quinquies del DL n. 44/2021) è correlato all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (art. 4-quater del D.L. n. 44/2021). s

L’art. 1 del D.L. n. 1/2022 stabilisce infatti che sono soggetti all’obbligo vaccinale i cittadini italiani e i cittadini UE residenti in Italia e gli stranieri iscritti o assistiti dal SSN, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Quanto agli stranieri over 50 assistiti dal SSN, l’art. 4-quater del D.L. n. 44/2021 rinvia all’art. 35 del D.Lgs n. 286/1998, il quale si applica sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale - non tenuti all'iscrizione obbligatoria, né iscritti volontariamente al SSN - sia agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. Per effetto di tale rinvio, l’obbligo vaccinale deve considerarsi riferito a tutti gli stranieri over 50 presenti sul territorio dello Stato, con la conseguenza che l’obbligo di Green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro deve intendersi operante anche nei confronti dei lavoratori stranieri over 50.

 

Sulla base di tali considerazioni, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri over 50 in trasferta in Italia, a seconda dei casi, è possibile esibire:

  • la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione con vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia da meno di 6 mesi;
  • la certificazione attestante la guarigione dal COVID-19 da meno di 6 mesi ovvero la guarigione dal COVID-19 post vaccinazione;
  • il certificato di tampone - antigenico o molecolare - negativo e la certificazione attestante la guarigione dal COVID-19 da più di 6 mesi;
  • il certificato di tampone - antigenico o molecolare - negativo e la certificazione attestante il completamento da più di 6 mesi del ciclo vaccinale primario con somministrazione di un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia;
  • il certificato di tampone - antigenico o molecolare - negativo e la certificazione attestante la vaccinazione con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia

Autosorveglianza
L’art. 2 del D.L. n. 5/2022 stabilisce inoltre che il regime dell'autosorveglianza in caso di contatto stretto con persona positiva al Covid-19 è stato ampliato ai soggetti asintomatici guariti da infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Ricordiamo che tale regime si applica già a coloro che hanno ricevuto la dose booster, completato il ciclo vaccinale o che siano guariti da meno di 120 giorni.

L'auto-sorveglianza prevede l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; è comunque prevista l'esecuzione di un test molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Rivolgersi a

Area Ambiente e Sicurezza (int. 205), Area Lavoro o Sindacale (int. 215) e Area internazionalizzazione (int. 221).