Torna alle circolari

Coronavirus Fase 3 - Nuovo DPCM - Misure valide dal 26 ottobre al 24 novembre

Con Dpcm  del 24 ottobre sono state adottate nuove  misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni entrano in vigore alla mezzanotte di lunedì 26 ottobre e rimarranno in vigore fino a martedì 24 novembre.

 

Tra le nuove misure adottate:

  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

  • per le pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

  • sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  • sono consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole  Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui  al «Documento tecnico sulla possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

  • con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

In ordine alle attività professionali il Dpcm raccomanda che: 

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale.

 

Attività produttive e altre disposizioni

Nessuna novità, per quanto concerne le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali. Su questo fronte il Dpcm si limita a ribadire l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Il Dpcmribadisce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Gli altri articoli del Dpcm riguardano le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero; gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero; la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e gli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero; gli obblighi dei vettori e degli armatori; le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera; le misure in materia di trasporto pubblico di linea; ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità; le modalità di esecuzione e monitoraggio delle misure.