Con il DPCM 3 novembre 2020 – in vigore dal 6 novembre fino al 3 dicembre - sono state introdotte nuove restrizioni anticontagio valide su tutto il territorio nazionale e un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni territorio (Regione o Provincia autonoma), con la suddivisione del Paese in aree differenti che saranno individuate con Ordinanza del Ministero della Salute in base a specifici parametri di riferimento, d’intesa con il Presidente della Regione interessata.
Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM.
Si conferma che, per quanto riguarda le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, queste ultime dovranno rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Misure di portata nazionale
Qui di seguito riportiamo le principali novità che valgono su tutto il territorio nazionale, fatte salve le misure più restrittive che verranno attivate dalle Ordinanze congiunte Ministero della Salute-Presidenti di Regione per determinati territori classificati ad “elevata criticità” o “massima criticità”.
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. A tal fine, è opportuno dotare i lavoratori che necessitano di spostarsi nelle fasce orarie a limitata mobilità per raggiungere o tornare dal luogo di lavoro di una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle esigenze lavorative, come da modello compilabile pubblicato nel sito del Ministero dell’Interno.
È fortemente raccomandato di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Inoltre, sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole.
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% (detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti).
Aree del territorio nazionale con uno scenario di elevata gravità ed un livello di rischio alto (cd. “zone arancioni”)
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Aree del territorio nazionale con uno scenario di massima gravità ed un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”)
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività` delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività` connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Si segnala infine che il nuovo DPCM ha confermato l’impianto di divieti e obblighi (dichiarativi, di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, tampone) per la mobilità internazionale, per la cui illustrazione si rinvia alla nostra Circolare n. 684 del 4/11/2020.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del testo del DPCM e della Nota informativa predisposta da Confindustria, in allegato.