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Coronavirus - Aggiornamenti sulle regole per le quarantene, Green Pass e ingressi di cittadini stranieri in Italia

Quarantene e auto-sorveglianza

Con la Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 sono state modificate le regole riguardanti la durata della quarantena in caso di contatto stretto. Le nuove misure vanno ad integrare quelle della precedente comunicazione del Ministero del 30 dicembre 2021 e sono di illustrate nelle tabelle sottostanti.

 


Contatto stretto con un caso confermato positivo a seguito di tampone molecolare o antigenico (non fai-da-te)


STATO SANITARIO
MISURE
  • Vaccinati con dose di richiamo booster
  • Vaccinati seconda dose o dose unica da meno di 120 giorni
  • Guariti da meno di 120 giorni
Autosorveglianza di 5 giorni (no isolamento).
In caso di sintomi, effettuare tampone molecolare o antigenico. Se ancora sintomatico al quinto giorno occorre un ulteriore tampone.
Indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni
  • Non vaccinati
  • Vaccinati seconda dose o dose unica da più di 120 giorni
  • Guariti da più di 120 giorni

Quarantena fiduciaria di 5 giorni + tampone al termine  molecolare o antigenico. In caso di sintomi, raccomandabile effettuare il tampone immediatamente. Indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dal contatto


Caso confermato positivo a seguito di tampone molecolare o antigenico (non fai-da-te)


STATO SANITARIO
MISURE
  • Vaccinati con dose di richiamo booster
  • Vaccinati seconda dose o dose unica da meno di 120 giorni
  • Guariti da meno di 120 giorni

ASINTOMATICI: isolamento di 7 giorni + tampone molecolare o antigenico

SINTOMATICI: isolamento di 7 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + tampone molecolare o antigenico

  • Non vaccinati
  • Vaccinati seconda dose o dose unica da più di 120 giorni
  • Guariti da più di 120 giorni

ASINTOMATICI: isolamento di 10 giorni + tampone molecolare o antigenico

SINTOMATICI: isolamento di 10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + tampone molecolare o antigenico


Nuove disposizioni sul Green Pass

Il D.L. n. 5/2022 del 4 febbraio 2022 stabilisce che:

  • in  caso di somministrazione della dose di richiamosuccessivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (prima, la validità era di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione);
  • alle persone che sono state identificate come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciato un Green Pass che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione;
  • alle persone che sono state identificate come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciato un Green Pass che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
  • L’auto-sorveglianza (auto controllo della presenza di sintomi) si applica anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo   vaccinale primario. Non vi è quarantena ma vi è obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo.

Disposizioni per l’ingresso in Italia di cittadini stranieri

Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o vaccinazione anti SARS-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali (in Italia) vale l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (c.d. Green Pass rafforzato e Super Green Pass), previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività (per i quali è necessario il “Super Green Pass”) è consentito in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare (non sono previste eccezioni).


Confindustria ha predisposto una Nota informativa che illustra nel dettaglio le novità e che si trova in allegato alla presente Circolare.


Rivolgersi a

Area Ambiente e Sicurezza (int. 205) e Area Internazionalizzazione (int. 221).