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COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE AL D. LGS. 81/2008

Con Legge 203 del 13 dicembre scorso (“Disposizioni in materia di lavoro”, in GU 303 del 28/12/2024, serie generale), il Parlamento ha approvato fra l’altro alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008; per quanto di specifico interesse si evidenziano le seguenti:

  • all’art. 41 comma 2 lettera e-ter, con riguardo all’obbligo dellavisita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, viene introdotta la frase “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”, introducendo così un giudizio discrezionale da parte di quest’ultimo circa la necessità della stessa; tuttavia viene inserito il seguente periodo: “Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”: pertanto, la visita potrà essere, a discrezione del medico competente, evitata ma andrà tuttavia rinnovato il giudizio di idoneità;

 

  • l’art. 41 comma 2-bis,originariamente così formulato “2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3”, viene sostituito dal seguenteIl medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”; tale modifica ci pare sinergica rispetto alla previsione recentemente introdotta all’art. 25 lettera e-bis del D. Lgs. 81/2008 (DL 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023) con riguardo all’obbligo del medico competente “in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41” di richiedere al lavoratore“di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento”;
 
  • infine, all’art. 65è stata rivista la disciplina in deroga al divieto di destinazione dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, come segue:
    “2.    In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
      Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo
    ”.