Con D.lgs. n. 184 del 22/11/2023 è stata recepita la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, modificando sia il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che il Codice della Strada (CdS) e, conseguentemente, estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo
La normativa ha apportato sostanziali modifiche sia al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) sia al Codice della Strada (CdS). In particolare, tale disciplina ha determinato:
- l’ampliamento dell’ambito spaziale nel quale si muovono i veicoli, che oggi ricomprende anche gli spazi privati seppur oggetto di restrizione all’accesso;
- la modifica della nozione di veicolo (prevista dall’art. 1, comma 1, lettera rrr) del CAP), che è stata maggiormente dettagliata, espressamente ricomprendendo qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
- l’assoggettamento ex art 122 CAP dei veicoli di cui sopra (ex art 1, comma 1, lettera rrr) del CAP) alla RCAuto, “…qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”, (comma 1), a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (comma 1bis), e l'obbligo che riguarda anche i veicoli utilizzati “…esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a …” (comma 1ter);
- l’assoggettamento ad assicurazione dei rimorchi destinati ad essere utilizzati con un veicolo di cui al punto precedente, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- l’assoggettamento ad assicurazione dei veicoli elettrici leggeri, che verranno individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
Sulla base di tale normativa alcune imprese sono già state contattate in merito a una presunta obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto anche per i muletti e/o i carrelli elevatori, e la sottoscrizione dei relativi contratti assicurativi.
A tale proposito Confindustria in una nota (allegato) di approfondimento ha concluso che i muletti e/o i carrelli elevatori, e più in generale, qualsiasi “veicolo” non destinato alla circolazione stradale come mezzo di trasporto, non è assoggettabile a RCAuto.
Dall’esame della Direttiva europea e della normativa nazionale risulta chiarito che laddove la “funzione abituale” di un veicolo non sia “il trasporto”, è (evidentemente) esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto. Nel caso specifico per i muletti e/o i carrelli elevatori, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” degli stessi non sia il trasporto di merci e/o persone, ma di movimentazione della merce.