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Aggiornamento sulla gestione del COVID -19

Gestione dei casi positivi al virus SARS COV-2

Le persone risultate positive al virus (tramite tampone sia antigenico, sia molecolare) sono tenute ad osservare un periodo di isolamento secondo differenti modalità:

  • chi risulta positivo ma è sempre stato senza sintomi, può terminare il periodo di isolamento dopo cinque giorni dal primo test risultato positivo, anche senza aver effettuato un tampone di controllo con risultato negativo.
    Se queste persone effettuano un tampone di controllo e questo risulta ancora positivo, devono passare altri cinque giorni di isolamento;
  • chi risulta positivo ma è sempre stato senza sintomi può terminare l'isolamento anche prima dei cinque giorni, purché si sia sottoposto ad un test (tampone antigenico o molecolare) che sia risultato negativo. Il test, in questo caso, deve essere effettuato presso una struttura sanitaria (pubblica o privata, laboratorio oppure farmacia);
  • I soggetti immunodepressi e i “fragili” possono terminare l’isolamento dopo cinque giorni, ma devono continuare ad effettuare un test (antigenico o molecolare) che risulti negativo. Non sono più considerati "fragili" i lavoratori "maggiormente esposti al rischio di contagio" (ai sensi dell'art. 83, D.L. n. 34/2020); la certificazione di fragilità può essere rilasciata (ai sensi di legge) dal medico curante o dal medico del Servizio Sanitario Nazionale, non la può rilasciare il medico competente;
  • I soggetti che sono risultati positivi e che abbiano manifestato sintomi “Covid-19” possono terminare il loro isolamento qualora siano tornati asintomatici da almeno due giorni e ne siano trascorsi almeno cinque dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, anche senza effettuare un test di conferma (negativo).
    Nel caso in cui effettuino un tampone di controllo e questo risulti ancora positivo, devono trascorrere altri cinque giorni di isolamento.

Obblighi al termine dell'isolamento

Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decino giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

 

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato ancora il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

 

Persone provenienti dalla Cina

Tutti i soggetti che siano risultati positivi al test antivirus SARS COV-2 e che siano entrati in Italia provenendo dalla Cina nei sette giorni precedenti il test risultato positivo, possono terminare il loro isolamento subito dopo aver ottenuto un test negativo (antigenico rapido o molecolare) purché il test sia effettuato dopo almeno cinque giorni dal primo test risultato positivo e siano senza sintomi da almeno due giorni.
Fino al 31 gennaio 2023 è in vigore l'ordinanza 28 dicembre 2022, che ha previsto, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, l’obbligo di tamponi antigenici Covid-19 e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus.

Operatori sanitari

Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento (in caso di positività) può terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo. 

Gli operatori sanitari, in caso di contatto stretto, devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

Mascherine nelle strutture sanitarie

E' prorogata al 30 aprile 2023 l'ordinanza (del 31 ottobre 2022) che impone l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.