Il D.Lgs. n. 44/2020 recepisce le nuove norme comunitarie sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni ed aggiorna alcuni importanti allegati del D. Lgs n. 81/2008.
In particolare, l’estensione delle sostanze definite cancerogene ed i nuovi limiti di esposizione potrebbero comportare la necessità di revisionare il DVR (nonché la formazione e informazione per i lavoratori e la bontà degli impianti tecnologici di aspirazione a presidio) e l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.
Valori limite di esposizione
L'Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/2008 (Valori limite di esposizione professionale) è stato aggiornato. Le imprese che utilizzano le sostanze elencate devono prestare attenzione ai valori limite (misurati in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore) ed alle misure transitorie, ad esempio:
-
per le polveri di legno duro: 2 mg/m3, invece degli attuali 5 mg/m3 (il limite è di 3mg/m3 fino al 17 gennaio 2023). Nel testo precedente si faceva riferimento solo alle “polveri di legno”;
-
per i composti di cromo VI: 0,005mg/m3; 0,010mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 (con valori specifici per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi)
-
polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3.
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi
La modifica dell'Allegato XLII va ad impattare sulla definizione stessa di agente cancerogeno, che è:
-
una sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1 A o 1 B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (cosiddetta normativa "CLP"), oppure
-
una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII, nonché una sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.
Le sostanze, miscele e processi dell'All. XLII sono:
-
produzione di auramina con il metodo Michler
-
i lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone
-
lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
-
processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
-
il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro
-
lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Modifiche alla sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. n. 44/2020 modifica anche l'art. 242 del D.Lgs. n. 81/2020 e prevede che il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.
Il medico competente deve anche fornire al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base del suo stato di salute e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.