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ADR - trasporto di merce contenente piombo

 

Dal 1° Settembre 2025, prodotti, sottoprodotti e rifiuti contenenti piombo, devono essere oggetto di valutazione al fine di verificare se rientreranno nel campo di applicazione dell’ADR.

Il nuovo Regolamento delegato UE/2024/197 di modifica del regolamento CLP (CE) n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (il c.d. 21esimo ATP - Adeguamento al Progresso Tecnico del regolamento CLP).

Il nuovo aggiornamento modifica la classificazione del PIOMBO, sia in polvere che in massa, per cui:

  • Polvere di piombo [diametro delle particelle < 1 mm]:riclassificato come H400 (Molto tossico per gli organismi acquatici) e H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M rispettivamente pari a 10 e 100
  • Piombo massivo [diametro delle particelle ≥ 1 mm]:riclassificato come H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) con fattore M = 10

Questo implica che, ogni fase di gestione di materiali contenenti Piombo, dalla produzione al trasporto, dalla lavorazione allo smaltimento, dovrà essere conforme alle nuove disposizioni europee.

La nuova classificazione comporta quindi importanti effetti sulle imprese che operano con diverse tipologie di prodotti, sottoprodotti e rifiuti contenenti Piombo, come ad esempio ottone, acciai e leghe di alluminio o rame al piombo.

Tali aziende, dal 1° settembre 2025, potrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione della normativa sull’ADR, l’Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, e anche sulla normativa relativa ai rischi di incidente rilevante (Seveso III).

Relativamente all’ADR, di seguito si riporta a titolo di esempio una tabella con l’analisi della possibile situazione da settembre 2025:

 

Barre o matasse in leghe con Pb, componenti meccanici finiti come viti o bulloni

Classificazione

Articoli

Classificazione CLP

Non applicabile

ADR

Non applicabile

Billette o pani (es. di ottone o zama)

Classificazione

Sono considerate “miscele”

Classificazione CLP Piombo (> 1mm)

H410 – Cronico 1 con M = 10

Classificazione ADR miscela

Conc. Pb > 2,5% à H410 – Cronico 1

Conc. Pb > 0,25% à H411 – Cronico 2

Torniture e sfridi, trucioli

Classificazione

Sono sottoprodotti o rifiuti e vengono considerati “miscele”

Classificazione CLP Piombo (> 1mm)

H410 – Cronico 1 con M = 10

Classificazione ADR miscela

Conc. Pb > 2,5% à H410 – Cronico 1

Conc. Pb > 0,25% à H411 – Cronico 2

Cascami, spezzoni, ritagli

Classificazione

Sono sottoprodotti o rifiuti e vengono considerati “miscele”

Classificazione CLP Piombo (> 1mm)

H410 – Cronico 1 con M = 10

Classificazione ADR miscela

Conc. Pb > 2,5% à H410 – Cronico 1

Conc. Pb > 0,25% à H411 – Cronico 2

Polveri e particolato

Classificazione

Sono rifiuti e vengono considerati “miscele”

Classificazione CLP Piombo (< 1mm)

H400 – Acuto 1 con M = 10

H410 – Cronico 1 con M = 100

Classificazione ADR miscela

Conc. Pb > 25% à H400 – Acuto 1

Conc. Pb tra 2,5% e 25% à H410 – Cronico 1

Conc. Pb tra 0,025% e 2,5% à H411 – Cronico 2

 

In conseguenza di quanto sopra e in assenza di ulteriori valutazioni (ad esempio sulla dissoluzione in acqua o sulla degradabilità):

  • Gli articoli non devono essere sottoposti ad ADR, in quanto non rientranti, per definizione (Il Regolamento CLP (CE n. 1272/2008) non fornisce una definizione autonoma di “articolo”, ma rimanda alla definizione già presente nel Regolamento REACH (CE n. 1907/2006): Articolo: un oggetto cui sono dati, durante la fabbricazione, una forma, una superficie o un disegno particolari, che ne determinano la funzione in misura maggiore della composizione chimica. (Articolo 3, punto 3 del REACH). Il CLP si applica a sostanze e miscele, ma non agli articoli, a meno che questi rilascino intenzionalmente sostanze pericolose in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili)
  • la materia prima/sottoprodottoverrà classificata ai fini del trasporto come UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.;
  • analogamente il rifiuto la classificazione sarà: UN 3077, RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

L’impresa che a vario titolo interagisce con il trasporto di queste merci (in primis in qualità di trasportatore, ma anche come speditore, imballatore, caricatore, scaricatore e destinatario) dovrà valutare la propria posizione ai sensi dell’ADR e, se del caso, applicare l’intera gestione secondo il Regolamento:

  • documentazione, imballaggio ed etichettatura/marcatura dei colli, equipaggiamento dei mezzi con le etichette e i pannelli di pericolo, Certificato di formazione professionale dei conducenti, ecc.
  • eventuale necessità di nomina del consulente ADR o possibile esenzione dalla stessa, ai sensi del D.M. 7 agosto 2023
  • formazione certificata obbligatoria per il proprio personale

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce alle aziende, la necessità di ricevere dal fornitore le schede di sicurezza (SDS) dei materiali, aggiornate secondo il nuovo CLP, qualora non già presenti.