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ADR - Consulente per il trasporto delle merci pericolose: obbligo di nomina per lo speditore

 

 

Dal 1 gennaio scatta l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per i mittenti e gli spedizionieri.

 

L’ADR è la norma che regola il trasporto su strada delle merci pericolose, e’ una direttiva europea che viene aggiornata ogni 2 anni e viene recepita  con D.M.

Con il D.Lgs. 40/2000, veniva introdotto, per le aziende che caricano, scaricano e trasportano merci pericolose,  l’obbligo di nominare un “consulente per la sicurezza dei trasporti”, brevemente chiamato Consulente ADR.

Il D.M. 90T del 4/7/2000 stabiliva anche delle esenzioni, per cui chi carica, scarica e trasporta merci pericolose, in base al tipo di trasporto e quantità trasportate.

Il D.Lgs 35/2010 ha incluso gli imballatori nelle esenzioni.

Nel 2019 l’ADR ha aggiunto anche il “mittente” tra le figure con obbligo di nomina.  

 

L’ADR in vigore recita infatti al Cap 1.8:

 

1.8.3 Consulente per la sicurezza 
1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

 

Lo stesso ADR prevedeva un periodo transitorio indicato al Cap 1.6:

 

1.6.1.44 
Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

Per i mittenti quindi dal 1 gennaio diventa quindi d’obbligo la nomina.

Per definizione dell’ADR, il mittente è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

L’autorità competente Italiana non ha previsto ad oggi esenzioni applicabili alla figura dello “Speditore” di merci o di rifiuti pericolosi. 

Il D.M. 90T del 4/7/2000  con l’elenco delle figure esentate dalla nomina non è stato infatti aggiornato e ne risulta che chiunque, indipendentemente dalle quantità, spedisca merci pericolose  deve nominare un Consulente ADR.

 

Sanzioni

 

La mancata nomina del Consulente prevede sanzioni per il Legale Rappresentante da 6000€ a 36000€.

La mancata comunicazione della nomina alla Motorizzazione provinciale di competenza è sanzionata da 2000€ a 12000€.