Lo scorso 17 aprile la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo che disciplina la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.
Il provvedimento contiene alcune innovazioni che appare necessario sottolineare: l’innovativa formazione del datore di lavoro, l’integrazione contenutistica della formazione per il preposto, l’inserimento di alcune nuove attrezzature tra quelle di cui art. 73 Dlgs 81/2008 e la regolazione degli obblighi formativi per chi opera negli ambienti confinati paiono essere le maggiori novità.
Sul piano concettuale e culturale, occorre sottolineare, poi, la rilevanza del tema della organizzazione della sicurezza, mentre sul piano della logica della formazione, meritano una sottolineatura alcune modalità innovative per un percorso teso all’acquisizione della consapevolezza del fare bene (ad esempio, attraverso il riconoscimento dei cd break formativi).
Di seguito alcuni dei punti essenziali ed innovativi, illustrati in maniera più esaustiva nella nota di Confindustria allegata.
Premessa
L’Accordo, oltre ad armonizzare ed abrogare quelli già esistenti, è chiamato anche a individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Soggetti formatori (Parte I – Punto 1)
I soggetti formatori sono quelli Istituzionali (sostanzialmente, gli enti pubblici, ministeri, INAIL, VVFF, Regioni, etc.), quelli accreditati (gli enti formativi accreditati in ciascuna Regione secondo l’intesa 20 marzo 2008) e “altri” soggetti, tra i quali rientrano i fondi interprofessionali di settore, gli organismi paritetici (art. 51 Dlgs 81/2008) e le associazioni di rappresentanza dai datori di lavoro e dei lavoratori (tutte le Associazioni aderenti a Confindustria che potranno svolgere l’attività direttamente o attraverso società di loro diretta emanazione).
L’altro aspetto di rilievo è costituito dal fatto che il datore di lavoro – non espressamente ricompreso tra i soggetti formatori (Parte I - punto 1.3) – è così qualificato nella parte II, punto 2 qualora eroghi direttamente la formazione ai propri lavoratori, preposti e dirigenti. In tal caso, rivestendo il ruolo di soggetto formatore, rispetterà gli adempimenti dell’accordo (con la limitazione contenuta nella Parte IV, punto 1).
Requisiti dei docenti (Parte I – punto 2)
Non ci sono modifiche ai requisiti per poter svolgere l’attività di formatore; quindi, il riferimento resta il Decreto Ministeriale 6 marzo 2013.
Anticipiamo che il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2025, contiene, all’art. 8, una previsione che integra l’art. 37 del Dlgs 81/2008 e che se confermata definitivamente in sede Parlamentare necessiterà di una verifica circa l’effettiva portata
Organizzazione dei corsi (Parte I – punto 3)
Si tratta di un aspetto di natura procedurale che riguarda principalmente il soggetto organizzatore della formazione. Ma riguarda anche il datore di lavoro, in quanto resta il responsabile finale della adeguatezza della formazione.
Modalità di erogazione dei corsi di formazione (Parte I – punto 4)
L’introduzione della videoconferenza sincrona (Parte I, punto 4) e la sua equiparazione alla presenza fisica (fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica) (Parte IV, 3.2) costituiscono uno dei principali elementi di novità.
La precisa indicazione della modalità di svolgimento dei corsi (formazione e aggiornamento) è indicata nella tabella contenuta nella parte IV, punto 3.5, per comodità riportata di seguito.
FORMAZIONE
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Presenza fisica |
Video conferenza sincrona |
E-learning |
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Lavoratori: Formazione generale |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Formazione specifica |
Consentita |
Consentita |
Consentita solo per rischio basso |
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Preposti |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
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Dirigenti |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Datore di lavoro |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Datore di lavoro/RSPP |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
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RSPP/ASPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita solo per il modulo A |
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Coordinatore per la sicurezza |
Consentita |
Consentita |
Consentita solo per il modulo giuridico |
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Ambienti confinati o sospetti di inquinamento |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
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Attrezzature (art. 73, c. 5, Dlgs 81/2008) |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
AGGIORNAMENTO
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Presenza fisica |
Video conferenza sincrona |
E-learning |
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Lavoratori: Formazione specifica |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Preposti |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
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Dirigenti |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Datore di lavoro |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Datore di lavoro/RSPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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RSPP/ASPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Coordinatore per la sicurezza |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
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Ambienti confinati o sospetti di inquinamento |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
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Attrezzature (art. 73, c. 5, Dlgs 81/2008) |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Modalità di erogazione della formazione: le indicazioni metodologiche (Parte IV)
L’altro aspetto di una qualche innovatività è la Parte IV, che contiene le indicazioni metodologiche (ovviamente dirette ai soggetti che erogano la formazione) per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi.
In premessa va precisato che tali previsioni (v. Parte IV – punto 1) non si applicano integralmente ai datori di lavoro che organizzano ed erogano autonomamente la formazione, all’interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori (resta doverosa solamente l’applicazione dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7) e che esse costituiscono indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi.
In secondo luogo, si evidenzia l’opportunità di tenere comunque presenti i contenuti della parte IV, in quanto in essa sono indicate le logiche della formazione, che possono orientare la strategia formativa alle esigenze manifestate dal datore di lavoro, con l’evidente supporto del RSPP, in quanto ritenuta utile per le proprie esigenze (produttive ed organizzative).
Non dovrà trattarsi di formazione generica, ma “strettamente legata alle specifiche mansioni e attività lavorative”: in termini di risultato, non è sufficiente la semplice acquisizione di nozioni in termini di sapere, ma occorre aver acquisito il saper agire, la capacità di soluzione di problemi, la comprensione degli aspetti relazionali inerenti alle attività che si è chiamati a svolgere.
L’accordo – riprendendo alcune esperienze della contrattazione collettiva – ha previsto espressamente (opportunamente accogliendo la richiesta di Confindustria, basata su alcune innovative previsioni contrattuali) la possibilità di fare ricorso ai break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.
I break formativi integrano (per espressa previsione dell’Accordo) una modalità di formazione (evidentemente, specifica) in presenza (quindi non il solo aggiornamento, come richiesto dalla parte sindacale). Secondo l’accordo, ricorrendo questa modalità, la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi e dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto. Dovrà essere breve (15-30 minuti) e rivolta a piccoli gruppi di lavoratori, basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.
I break formativi sono inoltre finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.
Corsi di formazione – Principali novità
In particolare, è stata introdotta, in tutti i corsi di formazione ed aggiornamento disciplinati dall’accordo, la redazione dei verbali delle verifiche finali, contenenti gli esiti documentali dei risultati.
Corso per datore di lavoro
Si tratta di una notevole innovazione, prima di ordine culturale poi giuridico.
Una prima questione riguarda l’individuazione del soggetto che (anche di fatto, art. 299 Dlgs 81/2008) incarna il ruolo di datore di lavoro: si pensi all’ipotesi dell’organo di vertice in forma complessa (es. Cda, con presenza o meno di deleghe gestorie) o all’esistenza di soggetti preposti ad ambiti aziendali rispetto ai quali hanno autonomia di spesa e potere decisionale (es. capo di stabilimento o di unità produttiva). Una recente pronuncia ricorda
anche la possibilità che, nella realtà produttiva, siano presenti figure che svolgono, “di fatto”, ruoli della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto), per cui è necessario indagare anche questo aspetto.
L’accordo non prende in considerazione la figura del delegato ex art. 16 Dlgs 81/2008, il quale – pur potendo esercitare (tranne la nomina del RSPP e la sottoscrizione del DVR) tutte le funzioni del datore di lavoro, non viene ad esso equiparato ai fini della formazione.
Il secondo aspetto riguarda la tempistica dell’adempimento dell’obbligo: a norma della Parte VII, punto 2, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso in modo che lo stesso termini entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Una ulteriore verifica riguarda la possibilità che il datore di lavoro abbia seguito, in precedenza, corsi dai contenuti conformi a quelli dell’accordo in commento: in caso positivo, l’accordo fa salvi questi corsi, con esonero dal nuovo obbligo formativo (ed avviandosi, così, il percorso dell’aggiornamento).
Vi è, poi, una ulteriore verifica da fare, ed è relativa al possesso, da parte del datore di lavoro, di una formazione pregressa per lo svolgimento di altri ruoli aziendali che possa esonerare il datore di lavoro dal nuovo obbligo. Si tratta di una delle richieste di Confindustria (come la precedente) per evitare l’inutile ripetizione di corsi di formazione. La tabella riportata in allegato III evidenzia che al datore di lavoro è riconosciuto un credito formativo totale laddove sia in possesso della pregressa formazione.
Il corso per datore di lavoro è regolato nella parte II, punto 3. Nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà seguire un modulo aggiuntivo dedicato alle peculiarità dell’organizzazione, degli obblighi e delle procedure nel cantiere.
La durata è di 16 ore (22 con il modulo aggiuntivo cantieri).
Corso per Lavoratori
Resta sostanzialmente confermata la formazione dei lavoratori.
Con particolare riferimento ai lavoratori somministrati, si richiama il recente principio giurisprudenziale secondo il quale “in caso di contratto di somministrazione, il datore di lavoro, anche nella sua veste di utilizzatore, deve comunque ottemperare a un dovere di vigilanza e scrupolo nell'addestramento anche nei confronti del lavoratore interinale (ossia di un dipendente non stabilmente inquadrato dell'azienda, pur già dotato di una formazione da parte dell'agenzia fornitrice), dovendone ad ogni modo assicurare un'adeguata e specifica formazione rispetto alle mansioni cui verrà adibito e ai macchinari che dovrà utilizzare”.
Corso per preposto
In questo caso non si tratta di una novità ma della integrazione dei contenuti formativi, in considerazione delle modifiche normative del 2021 che hanno assegnato al preposto il fondamentale ruolo di intervento sui comportamenti errati.
La revisione del modello formativo (ed anche la cadenza biennale dell’aggiornamento), assume ora un rilievo essenziale la conoscenza delle tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori; la conoscenza delle funzioni di controllo, sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione; gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.
Corso per dirigenti
Una importante novità riguarda la formazione dei dirigenti che svolgono i compiti disciplinati dall’art. 97 Dlgs 81/2008: nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, il dirigente dell’impresa affidataria dovrà seguire il modulo aggiuntivo “cantieri”, della durata minima di 6 ore.
Corso per RSPP
L’Accordo non contiene modifiche rispetto alla struttura presente nel provvedimento del 2016. Nel nuovo Accordo viene meno il limite del 50% delle ore di partecipazione ai convegni e seminari per l’aggiornamento.
Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento e confinati
L’accordo regola contenuti e modalità della formazione per questi soggetti (ivi compresi il datore di lavoro che opera in tali ambienti ed il lavoratore autonomo) ed assume particolare rilievo dato il ripetersi di infortuni legati al mancato rispetto delle procedure e delle misure per l’accesso in sicurezza agli ambienti confinati.
Il corso ha la durata di 12 ore e deve essere tenuto da docenti con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Corso per uso di attrezzature
Rispetto all’accordo del 2012, vengono introdotti le macchine agricole raccoglifrutta (punto 8.3.9), i caricatori per la movimentazione dei materiali (punto 8.3.10) e i carriponte (punto 8.3.11).
Per riguarda i docenti, a differenza dell’Accordo del 2012, essi dovranno avere i requisiti generali della Parte I, punto2 (devono, quindi, aver seguito il corso per formatori previsto dal DM 6 marzo 2013), devono avere conoscenza tecnica dell’attrezzatura (mentre prima dovevano avere una esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) e, per la parte pratica (mentre prima tale specificazione non era prevista) devono avere esperienza pratica almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature (come in precedenza).
Limitatamente alle imprese utilizzatrici, viene meno la possibilità di affidare la docenza a personale interno (a meno che, ovviamente, non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Parte I, punto 2 e dal punto 8.2).
Particolare rilevanza assumono le verifiche a conclusione del modulo tecnico-teorico e del modello pratico.
Aggiornamento (Parte III)
Fatte salve le ipotesi in cui è necessario ripetere la formazione (ad es., cambio mansioni, innovazioni tecnologiche, etc.), il bagaglio formativo dev’essere sistematicamente implementato (a parte i casi di ripetizione della formazione nelle ipotesi previste dalla legge) mediante i percorsi di aggiornamento, descritti nella Parte III, alla quale si rinvia.
In via generale, l’obbligo di aggiornamento ha una cadenza temporale definita (normalmente, quinquennale, tranne quella biennale per i preposti), decorre dalla data di fine corso di formazione o di aggiornamento, ha le durate indicate nei punti da 1 a 6 della parte III, preferibilmente distribuite nell’arco del quinquennio (o biennio) e può essere assolto anche mediante la partecipazione a convegni o seminari (senza vincolo numerico di partecipanti).
Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione (parte IV, punti 6 e 7)
L’accordo disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione, il cui scopo (al termine del corso e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa) è quello di misurare sia il cambiamento indotto dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute sia l’acquisizione di comportamenti lavorativi corretti.
Di particolare rilevanza è la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Riconoscimento dei crediti formativi (parte V e allegato III, parte VII)
La disciplina del riconoscimento dei crediti formativi è stata introdotta in un modo piuttosto confuso sia nella parte V (Riconoscimento dei crediti formativi) sia nella parte VII (Disposizioni transitorie).
Nella parte V (e nel connesso allegato III), l’Accordo declina (in modo tassativo) i crediti riconosciuti per ciascuna figura professionale rispetto all’eventuale svolgimento di ruoli differenti. Entrambe le previsioni rispondono ad una precisa richiesta di Confindustria, volta ad evitare l’inutile ripetizione di analoghi corsi già seguiti.
In particolare, nella tabella riportata nell’allegato III, il cui contenuto deve ritenersi tassativo, sono indicati i crediti formativi sia con riferimento ai corsi pregressi (frequentati nella vigenza degli accordi oggi abrogati) sia con riferimento al riconoscimento della formazione già ricevuta (anche in vigenza del nuovo accordo) in vista dell’eventuale svolgimento di differenti funzioni (onde evitare l’inutile duplicazione dei percorsi formativi).
La tabella indica, per ciascuna figura, l’esonero totale, parziale o l’obbligo di frequenza, sia per la formazione che per l’aggiornamento.
È, invece, nelle disposizioni transitorie (parte VII, punto 2) che si possono rinvenire le modalità per il riconoscimento della formazione pregressa (a parità di ruolo svolto), sempre al fine di evitare inutili sovrapposizioni.
Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo (Parte VI)
Opportunamente, la vigilanza ispettiva si estende anche ai soggetti che erogano la formazione e non solamente ai destinatari dell’obbligo (quindi, i datori di lavoro).
È, quindi, opportuno che la documentazione relativa ai corsi, a tutela del datore di lavoro ed in considerazione della sua responsabilità penale in materia, evidenzi in modo chiaro – da parte del soggetto formatore - che l’intero percorso (sui versanti contenutistici, procedurali e documentali) risponde alle prescrizioni dell’Accordo, evidenziandone l’efficacia.
Disciplina transitoria (parte VII)
Benché l’accordo entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per effetto del riconoscimento dei crediti formativi pregressi e della individuazione di un termine finale per il completamento dei nuovi corsi, il provvedimento non introduce scadenze immediate. Più in particolare, alcune disposizioni di rilievo:
- per un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, potranno essere frequentati i corsi ad oggi previsti dagli accordi previgenti (punto 2)
- per il datore di lavoro, l’innovativo obbligo formativo (in assenza di motivi esonero) dovrà essere ottemperato entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo
- per il preposto, data la modifica della cadenza dell’aggiornamento, se il corso di formazione o aggiornamento è stato erogato da più di due anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento; diversamente, resta il termine biennale decorrente dalla fine della formazione o dell’aggiornamento.
- per gli ambienti confinati, il termine per la conclusione del corso innovativo è di un anno dall’entrata in vigore dell’accordo
- per le attrezzature, i tre corsi relativi alle nuove attrezzature dovranno essere seguiti entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo.
Disposizioni finali
L’Accordo abroga esplicitamente – a decorrere dall’entrata in vigore conseguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - tutti gli altri provvedimenti della Conferenza Stato Regioni ad oggi vigenti. Ovviamente, la previsione fa salvo il punto 2 della parte VII, che regola il periodo transitorio sopra descritto.
Gli allegati
L’Accordo è corredato di quattro allegati che riportano:
- Allegato I: classi di laurea che esonerano dai corsi A e B per RSPP
- Allegato II: individuazione delle attrezzature ex 71 Dlgs 81/2008
- Allegato III: crediti formativi
- Allegato IV: individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO