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Agevolazioni per investimenti in beni strumentali 2026 - Iper ammortamento

Con la pubblicazione ufficiale diventano definitivamente operative le misure previste dalla manovra, incluse quelle a sostegno degli investimenti delle imprese, tra cui la nuova disciplina dell’iper ammortamento.

Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF, che disciplinerà le regole per individuare le caratteristiche tecniche e il corretto dimensionamento dei beni destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

 

Soggetti beneficiari

Titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell’agevolazione è subordinata:

  • al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

 

L’agevolazione non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

 

L’agevolazione non è altresì riconosciuta:

  • ai lavoratori autonomi;
  • ai contribuenti forfetari
  • alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale

Beni ammissibili

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

  • effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028. Entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR (Data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell’ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine).
  • in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

 

L’investimento deve avere ad oggetto:

  • beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura. Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
  • beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Sono agevolabili le spese relative ai gruppi di generazione dell’energia elettrica, ai sistemi di accumulo, ai trasformatori e misuratori, agli impianti per il calore di processo finalizzati all’elettrificazione dei consumi e ai servizi ausiliari di impianto.

 

Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023 ).

 

Requisiti di origine per i beni “Made in Eu”

Per i beni materiali inclusi nell’allegato IV, con l’esclusione di specifiche fattispecie previste dalla normativa, l’impresa deve dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio o di una dichiarazione del produttore che attesti che il bene è stato integralmente ottenuto oppure ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea.

 

Requisiti di origine per il software

Per i beni immateriali inclusi nell’allegato V è richiesta una dichiarazione resa dal produttore o dal licenziante che attesti l’origine del software. La dichiarazione deve indicare le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, attività di testing e debugging.

 

Deve anche attestare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti stabilmente operanti nel territorio dell’Unione europea e indicare gli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.

Beni agevolabili per l’autoproduzione energetica

Per quanto riguarda i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo,

 

 

Agevolazione

La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Importo investimento

Maggiorazione costo acquisizione

Fino a € 2.500.000

180%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 100%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000

50%

Esempio pratico

Costo del bene: 100.000 €

Iper ammortamento: +180%

Totale deducibile: 280.000 €

Aliquota IRES: 24%

Risparmio d’imposta = (280.000 – 100.000) × 24% = 43.200 €

 

La maggiorazione e ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Non produce effetti ai fini IRAP.

La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.

 

Cumulabilità

L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili

Modalità di accesso all’agevolazione

Le tre fasi obbligatorie della procedura sono:

  • comunicazione preventiva: l’impresa trasmette i dati identificativi, la tipologia dei beni e l’ammontare degli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva,
  • comunicazione di conferma avvenuta prenotazione/ordine del bene: deve essere inviata entro sessanta giorni dalla ricezione dell’esito positivo della fase preliminare e richiede la trasmissione delle informazioni che comprovano il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
  • comunicazione di completamento degli investimenti: include tutte le informazioni e la documentazione necessarie, comprese perizie, attestazioni e certificazioni, a dimostrazione dell’effettiva realizzazione degli investimenti. La procedura si intende perfezionata solo al termine di tutte le fasi previste. Da inviare in ogni caso entro il 15 novembre 2028

 

Ai fini dell’agevolazione va redatta per il/i bene/i un perizia tecnica destinata a comprovare l’interconnessione dei beni al sistema aziendale. La perizia deve essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere o, per il settore agricolo, perito agrario o agronomo, ed è finalizzata a dimostrare la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa.

 

La perizia è obbligatoria per i beni di valore superiore a € 300.000; per i beni di valore inferiore è ammessa una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. I beni devono rientrare negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, che hanno sostituito i precedenti allegati A e B.

 

A tali adempimenti si aggiungono la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio o, in alternativa, dal produttore, che attesta l’origine “Made in Eu” del bene, e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti, anch’essi dotati di idonee coperture assicurative. La certificazione rappresenta un passaggio essenziale per collegare gli aspetti tecnici e amministrativi dell’investimento con i dati contabili e fiscali.

 

Questi obblighi riguardano sia i beni materiali sia, con modalità più articolate, i beni immateriali, in particolare il software.

 

Saranno adottati uno o più decreti ministeriali attuativi, chiamati a definire in modo puntuale l’apertura e il funzionamento della piattaforma informatica gestita dal Gse, attraverso la quale le imprese dovranno inviare le comunicazioni obbligatorie previste dalla procedura.

 

 

 

 

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Area Credito e Finanza