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Coronavirus - Obbligo del Green Pass sui mezzi di trasporto e aggiornamenti sulla disciplina degli spostamenti da/verso l'estero

Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto (art. 2), in vigore dal 7 agosto scorso, è stato disposto che a partire dal 1° settembre è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (o “Green Pass”) per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

 

Il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure di essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti oppure riportare il risultato negativo a un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è invece sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero.

 

Spostamenti da/verso l’estero

La disciplina italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, che continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi – da A ad E (in allegato) - per i quali sono previste differenti misure, nell’Ordinanza 29 luglio 2021, in parte prorogata, e nell’Ordinanza 28 agosto 2021. Le norme resteranno in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.

 

Le principali novità sono le seguenti:

  • Le persone provenienti dai Paesi in elenco D possono entrare in Italia presentando il Green pass attestante il completamento del ciclo di vaccinazione, il test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 nel caso di ingresso da UK) e il Passenger Locator Form senza necessità di effettuare alcuna quarantena; in mancanza, dovranno effettuare 5 giorni di isolamento e sottoporsi a test al termine.
  • Le persone provenienti da Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America possono entrare in Italia presentando il Green pass (o certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall' Agenzia europea per i medicinali - EMA), il test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e Passenger Locator Form.
  • L’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito, a prescindere dalla nazionalità, soltanto per motivi di studio o di rientro presso la propria residenza (o quella del coniuge, della parte di unione civile o dei figli minori), e nonché nei casi espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, previa presentazione di test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso; test all’arrivo in aeroporto; isolamento fiduciario di 10 giorni e test al termine dell’isolamento.
  • È consentito l’ingresso dal Brasile, alle condizioni attualmente in vigore (test negativo entro 72 ore dall’ingresso, test all’arrivo, isolamento di 10 giorni e test al termine dell’isolamento) anche per motivi di studio.

 

Di seguito illustriamo le misure applicabili agli spostamenti dai vari gruppi di Paesi, che resteranno in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco A (San Marino e Città del Vaticano)

Nessuna limitazione o divieto agli spostamenti.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco C

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco C del DPCM 2/3/2021 (cioè Paesi UE, Andorra, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera ed Israele) sono tenuti a:

  • presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate), da cui risulti, alternativamente, l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo); l’effettuazione, nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
  • compilare il Passenger Locator Form (dPLF) prima dell’ingresso in Italia in formato digitale oppure su copia cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero – si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

 

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di 5 giorni e
  • effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco D

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza limitazioni (dunque anche per turismo), fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale.
Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco D devono:

  • presentare la Certificazione Verde Covid-19 o certificato equivalente che attesti l'avvenuta vaccinazione del soggetto       
  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia (48 ore per chi entra dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e il cui risultato sia negativo;
  • compilare il Passenger Locator Form (dPLF) prima dell’ingresso in Italia in modalità digitale o cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero – si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea  
In caso di mancata presentazione della Certificazione Verde e dell’esito negativo del tampone, si dovrà:
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di 5 giorni;
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dell’isolamento.

Ricordiamo che le certificazioni di vaccinazione e guarigione rilasciate dalle autorità sanitarie di Israele e Paesi dell’elenco D sono riconosciute come equivalenti a quelle italiane e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo nel rispetto dei requisiti specificati dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco E

La lista dei Paesi in elenco E comprende tutto il resto del mondo. Ricordiamo che gli spostamenti verso questi Stati sono consentiti solo per le seguenti motivazioni: lavoro;· assoluta urgenza; esigenze di salute;·studio;·rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco E devono:

  • compilare e presentare il Passenger Locator Form (dPLF) in formato digitale o su copia cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero – si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea. È inoltre opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli;
  • presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia;
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;
  • osservare un periodo di 10 giorni di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel dPLF ed effettuare un nuovo tampone al termine. 

Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, l’ingresso e il transito in Italia da Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh, sono consentiti, tra gli altri:

  • a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore rispettivamente all’Ordinanza 13 febbraio 2021 (per il Brasile) e all’Ordinanza del 28 agosto 2021 (per gli atri Paesi);
  • a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
  • a coloro che facciano ingresso per motivi di studio.

 

In questi casi, all’ingresso in Italia occorre:
  • compilare e presentare il Passenger Locator Form in formato digitale o (in caso di impedimenti) su copia cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero - è inoltre opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli;
  • presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia;
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente;
  • sottoporsi, a prescindere dall’esito del test fatto all’arrivo in Italia, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • effettuare un nuovo tampone al termine dell’isolamento.
 

Eccezioni

Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea, l’obbligo di presentazione del “Green pass” per gli ingressi/rientri da Paesi in elenco C e D, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano, tra gli altri:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto ed al personale viaggiante
  • ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
  • a chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione o che permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (in questo caso non si applica nemmeno l’obbligo di PLF).

 

Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea e di sottoposizione a tampone entro le 48/72 ore, ove previsto, e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, l’obbligo di sottoporsi a quarantena con successivo test molecolare o antigenico non si applica, tra gli altri:

  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
  • a chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).