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Decreto "salva conti" - Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0 e 4.0

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 maggio 2024, n. 67 di conversione del DL 39/2024, cosiddetto Decreto “salva conti”.

 

La legge di conversione (art. 6) è intervenuta apportando alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 (comma 3 bis) e al credito d’imposta Transizione 4.0 (art. 6, commi 1-3) con riferimento all'ambito temporale e alla procedura di accesso, con la conferma, senza modifiche, dell’obbligo per le imprese di inviare al Mimit, mediante la piattaforma disponibile sul sito del GSE, apposite comunicazioni per il credito d’imposta beni 4.0 e per il credito d’imposta RSI&D, ai fini della relativa fruizione.

 

Piano Transizione 5.0

La legge di conversione del DL 39/2024 (art. 6, c. 3 bis) apporta alcune modifiche significative al credito d’imposta Transizione 5.0, introdotto dall’art. 38 del DL 19/2024 per favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese.

 

Si ricorda, in sintesi, che questa nuova agevolazione si applica ai beni 4.0 (cfr. allegati A e B della  Legge 232/2016) che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici (almeno pari al 3% sulla struttura produttiva e al 5% sui processi).

 

L’investimento in tali beni apre alla possibilità di agevolare anche i cosiddetti investimenti “trainati”, ossia i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e le spese per la formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

 

All’interno del decreto “salva conti” viene specificato che il credito d’imposta Transizione 5.0 si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (la versione originaria della norma si riferiva, genericamente, agli investimenti effettuati “negli anni 2024 e nel 2025”). L’intervento correttivo si è reso necessario per fugare ogni dubbio sulla possibilità di agevolare gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (giorno antecedente all’entrata in vigore del DL 19/2024). La norma, però, non indica i criteri da utilizzare per individuare gli investimenti che rientrano nella finestra temporale agevolata e, in particolare, non cita il principio della competenza fiscale (art. 109, Tuir). È necessario che questo aspetto sia opportunamente chiarito dal Decreto attuativo.

 

Inoltre la legge 67/2024  introduce l’obbligo di comunicare il versamento di un acconto minimo del 20% - calcolato sul costo di acquisizione dei beni 4.0 e dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili -  entro 30 gg. dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio fiscale.

 

Per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0 occorre inviare al GSE, attraverso un’apposita piattaforma (non ancora attivata):

  • una comunicazione inziale per prenotare l’agevolazione, unitamente alla certificazione energetica ex ante. Il GSE entro 5 gg., verificata la disponibilità di risorse, conferma all’impresa l’avvenuta prenotazione;
  • comunicazioni intermedie per aggiornare il GSE sullo stato di avanzamento dell’investimento;
  • una comunicazione finale per comunicare il completamento dell’investimento, unitamente alla certificazione energetica ex post.

 

Infine, la legge di conversione (art. 6, c. 3 bis, lett. b, n. 1) modifica – da giornaliera a mensile - la frequenza con cui il GSE dovrà inviare al Mimit l’elenco delle imprese richiedenti il credito d’imposta e il relativo importo.

 

Si ricorda che per la piena operatività di questa nuova agevolazione occorre attendere la pubblicazione di un apposito Decreto direttoriale del Mimit – di concerto con il Ministero dell’economia e con il Ministero dell’ambiente - ad oggi non ancora emanato.

 

Piano Transizione 4.0

La legge di conversione del DL 39/2024 (art. 6, commi 1-3) conferma, senza modifiche, l’obbligo per le imprese di inviare al Mimit, mediante la piattaforma disponibile sul sito del GSE, apposite comunicazioni per il credito d’imposta beni 4.0 e per il credito d’imposta RSI&D, ai fini della relativa fruizione.

 

In particolare, si ricorda che:

  • con riferimento al credito d’imposta beni 4.0, occorre inviare:
- una comunicazione consuntiva (dati definitivi) per gli investimenti effettuati nel 2023 (non "prenotati" nel 2022) e per gli investimenti effettuati dal 1/1/2024 al 29/3/2024;

- una comunicazione preventiva (dati presunti) e una consuntiva (dati definitivi) per gli investimenti che si intendono effettuare dal 30/3/2024;

  • con riferimento al credito d’imposta RSI&D, occorre inviare:

- una comunicazione consuntiva per gli investimenti effettuati dal /1/2024 al 29/3/2024;

- una comunicazione preventiva e una consuntiva per gli investimenti che si intendono effettuare dal 30/3/2024.

 

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente attraverso il portale del GSE (fino al 17 maggio 2024 è stato possibile utilizzare la pec), dopo aver effettuato la registrazione all’Area Clienti.

 

 

 

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Area Credito e Finanza