L’art. 41 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto che gli ammortizzatori sociali in oggetto si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
L’Inps con messaggio n 1607 del 14/04/2020 ha fornito le istruzioni operative.
Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nei beneficiari della prestazione. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Rivolgersi a
Task Force Coronavirus:
Casati Loredana (cell. 335 1865821 - casati@ali.legnano.mi.it)
Crosta Massimo (cell. 335 7950829 - crosta@ali.legnano.mi.it)
Tripodi Massimo (cell. 335 7986279 - tripodi@ali.legnano.mi.it)