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Coronavirus - Le norme sugli spostamenti da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Dal 23 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) si applicano le misure previste ai Paesi dell'Elenco E, con possibilità di estensione. Di conseguenza, vi si può recare solo per i motivi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020.

 

Visto il permanere della situazione di rischio contagio Covid19 nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Ministero della Salute ha adottato una nuova ordinanza al fine di fornire una disciplina organica alle misure precauzionali già adottate per tali Paesi e scadute il 6 gennaio scorso.

 

Dal 9 gennaio, pertanto, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi.

 

L’ingresso e il traffico aereo sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi Covid19, solo a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autodichiarazione.

In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 7 del DPCM 3 dicembre 2020, sarà necessario:

  • presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ai controlli della certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico mediante tampone e risultato negativo;

  • sottoporsi a tale test al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’ASL di riferimento (in caso di ingresso tramite volo proveniente da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone è effettuato all’arrivo in aeroporto);

  • a prescindere dall’esito del test, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio (ex art. 8 commi da 1 a 5 DPCM).

 

A condizione che non insorgano sintomi Covid19 e fermo restando l’obbligo di dichiarazione ex art. 7 DPCM 3 dicembre 2020, l’ordinanza non si applica all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, salvo l’obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o nelle 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale.

 

Il provvedimento rimarrà in vigore sino al 15 gennaio, data di scadenza del DPCM 3 dicembre 2020.

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).