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Aggiornamento emergenza Coronavirus: Export di DPI - Aggiornata la lista dei prodotti sottoposti ad autorizzazione preventiva fino a fine maggio

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/568 della Commissione, in vigore dal 26 aprile e per un periodo di 30 giorni, è stato modificato l’elenco dei presidi sanitari sottoposti ad autorizzazione all’esportazione (cfr. nostra Circolare n. 198 del 23/03/2020) ed amplia il numero dei Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria includendo quelli dell’area balcanica (art. 2, co. 4 e co. 5).

 

L’esportazione fuori dall’Unione europea (fatti salvi i Paesi di cui all’art. 2 co. 4 e 5) di dispositivi di protezione individuale, anche non originari dell'Unione, compresi nell'elenco di cui all'Allegato I del Regolamento 2020/568, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione che, per gli operatori italiani, dovrà essere richiesta al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo email PEC all’indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it.

 

In presenza dei necessari presupposti elencati all’art. 3 co. 3 del citato Regolamento (UE) n. 568/2020, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile.

Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, dovrà essere previamente acquisito da questa Amministrazione il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora, infine, si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.

 

Le domande andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. Per le spedizioni di carattere umanitario si dovrà necessariamente compilare il campo 6.

 

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell’esportatore (accompagnata da documento di identità) all’esportazione di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di spedizione di prodotti ad un proprio congiunto, sarà sufficiente istanza da parte di colui che effettua la spedizione.

 

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

  • Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.
  • Eventuale delega dell’esportatore.
  • Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:
    a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;
    b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;
    c) di essere stabilito in Italia.
  • Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

 

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