passione
manifatturiera
Internazionalizzazione - Circolare 42 del 19/01/2021
Altre aree interessate: Ambiente e Sicurezza
Coronavirus - Aggiornamento in merito agli spostamenti da e per l'estero

 

Con il DPCM del 14 gennaio 2021 – in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021 – vengono ripresi i contenuti del precedente DPCM 3 dicembre 2020 in materia di spostamenti da/per l'estero, con alcune importanti variazioni per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Brasile.

 

Come già stabilito nel precedente Decreto, i Paesi sono suddivisi in 5 elenchi (da A a E) e dal 10 dicembre tutti i Paesi UE/Schengen ed associati sono inseriti nell’elenco C, che prevede l’obbligo di tampone entro le 48 dall’ingresso nel nostro Paese (non più 72 ore).

 

Come già disposto in precedenza, resta confermata la possibilità di spostarsi da e per l'estero per esigenze lavorative (art. 6), pur se nel rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati necessari al tracciamento degli spostamenti (art. 7) e delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, accertamenti e isolamento fiduciario (art. 8).

 

Approfondimento

Di seguito illustriamo le misure per gli spostamenti da/verso i diversi Paesi elencati nel nuovo Allegato 20 del DPCM 14 gennaio 2021:

 

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: nessuna limitazione né autocertificazione all’ingresso in Italia.

 

Elenco B

Stati e territori europei a basso rischio epidemiologico che verranno eventualmente individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con apposita Ordinanza del Ministro della Salute, e per i quali vigerà l’obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) all’ingresso in Italia. Al momento nessuno Stato è in questo elenco.

 

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano invece in elenco E), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano in Elenco E), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:

Obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) all’ingresso in Italia e di segnalazione all’ATS, nonché presentazione di attestazione di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, in mancanza della quale è necessario osservare un periodo di 14 giorni di quarantena, salvo le eccezioni previste all’art. 8 comma 7) del DPCM.

 

Elenco D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia: obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) dell’ingresso in Italia e di segnalazione all’ATS, raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione), isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo le eccezioni previste all’art. 8 comma 7) del DPCM.

 

Elenco E

Resto del mondo (tutti gli Stati e territori non espressamente menzionati in altri elenchi): gli spostamenti (in uscita/entrata e transito) sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

All’ingresso in Italia è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro, raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione), fare la segnalazione all’ATS e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo le eccezioni previste all’art. 8 comma 7) del DPCM.

 

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio u.s. prorogata fino al 5 marzo 2021, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (inclusi le Isole del Canale, l’Isola di Man, Gibilterra, basi britanniche a Cipro, territori situati al di fuori del continente europeo per i quali UK ha la responsabilità delle relazioni internazionali) rientra in Elenco E, ma con specifiche misure.

In particolare, è vietato l’ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti ad eccezione di coloro che – previa autocertificazione - hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o che si trovino in stato di assoluta necessità, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19. Chi rientra in una delle due categorie precedenti, può entrare/rientrare in Italia, a condizione di:

  • presentare al vettore, all’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’esito negativo di test molecolare o antigenico, effettuato con tampone nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia;
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, all’arrivo in aeroporto/porto/luogo di confine, ove possibile, o entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’ASL di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente da UK, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
  • indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni previa comunicazione del proprio ingresso all’ASL competente, anche se asintomatici.

 

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio, in vigore fino al 31 gennaio 2021, sono stati disposti la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Al momento, non sono previste eccezioni.

Chi si trova già in Italia e nei 14gg antecedenti al 16/01/2021 ha soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatico, è obbligato a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso in Italia all’ASL competente e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

 

Eccezioni agli obblighi di quarantena e tampone

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Brasile nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione e segnalazione di ingresso all’ATS competente, l’obbligo di quarantena, l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e l’obbligo di tampone non si applicano nei casi previsti all’art. 8 comma 7), ed in particolare:

  1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria;
  4. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  5. ai cittadini e residenti di uno Stato UE e di ulteriori Paesi inclusi negli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavorosalvo che nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato/transitato in uno o più Paesi C (nel qual caso, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico);
  6. all’ingresso/uscita dal territorio nazionale di lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  7. agli spostamenti all’estero di personale di imprese/enti aventi sede legale/secondaria in Italia per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  8. agli ingressi mediante voli “Covid-tested” in conformità all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

 

Oltre a quanto stabilito per gli spostamenti da e per l’estero, sono previste limitazioni anche sul territorio nazionale, per le quali si rimanda alla nostra Circolare n. 33 del 15/01/2021. Si ricorda inoltre che per giustificare gli spostamenti in Italia durante il coprifuoco notturno e nelle aree ove vigono limitazioni, è utilizzabile un unico modello di autodichiarazione valido in tutto il territorio nazionale, che potrà essere esibito durante i controlli di polizia (il modulo è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilato al momento del controllo).

Dal momento che è sempre possibile l’adozione, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

 

Restrizioni all’ingresso nei Paesi esteri

In molti Paesi del mondo, infine, permangono limiti all’ingresso dei viaggiatori provenienti dall’Italia, la sospensione del traffico aereo e la chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda pertanto di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito consultando il sito web ViaggiareSicuri.

 

In generale, per le TRASFERTE DI LAVORO, si consiglia di:

  • date le repentine variazioni, verificare tempestivamente con le varie compagnie aeree il piano voli/orari, le condizioni di rimborso ed eventuali richieste (molte compagnie di trasporto richiedono ad es. un certificato di esito negativo al test RT-PCR);
  • anche ove non obbligatorio, stipulare, prima della partenza, una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche per Covid-19 e l’eventuale rimpatrio in aereo (o trasferimento in altro Paese);
  • avere sempre con sé, anche ove non richiesta, idonea documentazione comprovante la necessità lavorativa alla base dello spostamento (ad es. lettera di invito del cliente/fornitore straniero);
  • ove richiesto, esito negativo di test per l’ingresso in Paese estero rilasciato da laboratorio accreditato in Italia (salvo differenti specifiche);
  • verificare le eventuali normative del Paese di destinazione per distacco temporaneo e trasferte dei lavoratori.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

 

 

 

 

 

Allegato 20 DPCM 14 gennaio 2021 Visualizza allegato
Modulo di autocertificazione per ingresso in Italia  Visualizza allegato
Nota informativa allegata al modulo di autocertificazione  Visualizza allegato